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| Indennitŕ di fine rapporto di lavoro e quota spettante coniuge divorziato |
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LA PERCENTUALE DELL'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SPETTANTE AL CONIUGE DIVORZIATO DEVE ESSERE APPLICATA SULL’IMPORTO PERCEPITO
e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza”. La norma, nel suo chiaro tenore letterale, attribuisce il diritto ad “una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita” dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, così stabilendo, in modo inequivoco, la base di calcolo della percentuale (che viene poi stabilita al comma successivo) identificandola nella indennità percepita all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Il secondo comma, a sua volta, nello stabilire detta percentuale, statuisce che “tale percentuale è pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
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