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| Affido condiviso: necessaria la mediazione |
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Trieste, (informazione.it - comunicati stampa) La legge 2006, n. 54, disciplinando l'affidamento condiviso dei figli, ha realizzato una rivoluzione in materia di diritto di famiglia, introducendo nuove disposizioni tanto nel codice civile quanto nel codice di procedura civile. . La nuova normativa ha previsto, quale regola generale, l'affidamento dei figli a entrambi i genitori, separati o divorziati, ai quali è riconosciuto l'esercizio congiunto della potestà al fine di renderli corresponsabili nell'educazione della prole. L'intento del legislatore è stato quello di ridurre la conflittualità spesso amplificata dagli "attori del business delle separazioni" al fine di tutelare i figli, vere vittime della separazione. La nuova legge a tal proposito accoglie la mediazione familiare come opportunità proprio per arginare il conflitto ed essere di supporto ai giudici non sempre specializzati in materia, i quali si trovano spesso a dover decidere su relazioni affettive e personali. Perché la legge 54 possa essere correttamente applicata è necessario quindi istituzionalizzare l'attività professionale del mediatore familiare, già esistente e operante ma non regolamentata a livello nazionale. L'obiettivo essenziale è quello di creare figure professionali dotate di specifiche conoscenze, formate secondo parametri scientifici e culturali controllati e verificati, la cui attività è monitorata nel tempo. Attualmente alla camera è depositato il progetto di legge 53/2008 che definisce più chiaramente questo aspetto. "In tutti i casi di disaccordo, nella fase di elaborazione del progetto condiviso, le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, di acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare, rivolgendosi a un centro pubblico o privato, i cui operatori abbiano formazione specifica e siano iscritti ad albi nazionali specifici, pubblici o privati, registrati nell'apposito elenco del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro". Spesso lo strumento della mediazione familiare è stato criticato anche se è in accordo con il parere degli operatori del settore, che hanno reiteratamente segnalato i vantaggi di porre il passaggio informativo prima di qualsiasi contatto con la via giudiziale. Inoltre il passaggio preliminare a puro scopo informativo sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione ha già dato ottime prove nell'esperienza di altri Paesi come la Norvegia. Infine anche in Italia alcuni tribunali come quello di Trieste hanno già sperimentato il percorso di mediazione "preventivo" al percorso giudiziale con successo. @uxilia onlus proprio a Trieste ha definito una collaborazione per quanto riguarda la separazione giudiziale dei genitori con il sostegno di mediazione o di valutazione della genitorialità e ascolto della prole in strutture esterne al tribunale prima dell'inizio dell'iter giudiziario avvalendosi di Mediatori Familiari Ucipem formati secondo secondo gli standard del Forum Europeo e di mediatori familiari del GEA e MODAVI di Milano.
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