Fonte: Sito ISTAT - Istituto nazionale di statistica 06/08/2008
Dal sito miolegale - Nel 2006 il 70,6% delle separazioni e il 60,1% dei divorzi hanno riguardato coppie coniugate con figli avuti durante la loro unione.
I figli coinvolti nella crisi coniugale dei propri genitori sono stati 98.098 nelle separazioni e 46.586 nei divorzi.
Oltre la metà (il 52,8%) delle separazioni e oltre un terzo (il 37,1%) dei divorzi provengono da matrimoni con almeno un figlio minore di 18 anni (Tabella 1).
Il numero di figli minori implicati nei casi di conflitto coniugale nel 2006 è stato 63.256 nelle separazioni e 23.940 nei divorzi.
In particolare, il 22,4% delle separazioni e il 10,3% dei divorzi hanno interessato matrimoni con più di un figlio minore, ma le percentuali risultano più alte nel Mezzogiorno (28% delle separazioni e 13,3% dei divorzi), che è caratterizzato dalla maggiore frequenza di famiglie con un numero elevato di figli, rispetto al resto del territorio nazionale.
Nell’Italia meridionale, infatti, il 66,4% dei figli nelle separazioni e il 48,5% nei divorzi aveva almeno un fratello con meno di diciotto anni che viveva la sua stessa situazione, contro il 58,5% e il 42,9% rilevato nell’Italia settentrionaleeparazioni e 23.940 nei divorzi.
Il 57,6% dei figli minori coinvolti nelle separazioni concesse nel 2006 aveva un’età inferiore ad 11 anni e il 16,8% un’età compresa tra i 15 e i 17 anni.
Al momento della pronuncia del divorzio i figli sono generalmente più grandi: nel 2006 quelli al di sotto degli 11 anni rappresentavano il 37,4%, mentre i figli di età compresa tra i 15 e i 17 anni erano il 25,4%.
L’affidamento dei figli minori
La legge n. 54 dell’8 febbraio 2006 ha introdotto nel nostro Paese l’istituto dell’affidamento condiviso dei figli.
Nel quadro della nuova normativa, nei procedimenti di separazione e di divorzio l’affidamento dei figli ad entrambi i genitori non è più un’evenienza secondaria (come nella disciplina precedente), ma diviene la regola mentre l’affidamento esclusivo ad un genitore costituisce l’eccezione a cui ricorrere (con provvedimento motivato) soltanto ove la condivisione della potestà genitoriale sia ritenuta pregiudizievole per l’interesse del minore.
Nell’analisi sulle modalità di affidamento della prole, in alcuni casi l’attenzione sarà concentrata sulle separazioni, poiché sono queste ultime a segnare la rottura del legame coniugale e l’inizio della riorganizzazione della famiglia.
All’atto del divorzio, i figli hanno in media un’età più elevata, gli ex coniugi hanno spesso intrapreso nuovi percorsi di vita, creato nuove relazioni di coppia o avuto altri figli.
Nel 2006, l’affidamento condiviso dei figli minori è stato applicato nel 38,8% degli affidamenti a seguito di separazione e nel 28% in quelli relativi ai divorzi.
È, però, importante sottolineare che i dati del 2006 comprendono soltanto i primi nove mesi di applicazione della legge 54/2006 e, riferendosi ai procedimenti esauriti nel corso dell’anno, considerano anche quelli avviati precedentemente all’introduzione della legge stessa.
Se si escludono i primi tre mesi del 2006 e si analizzano solamente i procedimenti conclusi successivamente all’entrata in vigore della suddetta legge, le percentuali di affidamento condiviso salgono rispettivamente al 47% e al 32,9%.
Tuttavia già prima dell’introduzione della nuova normativa l’affidamento ad entrambi i coniugi (nella forma dell’affidamento congiunto o alternato) aveva registrato un costante incremento in poco meno di un decennio, passando dal 2,8% nelle separazioni e dal 2,2% nei divorzi nel 1997 rispettivamente al 15,4% e all’11,6% nel 2005 (ultimo anno di applicazione della vecchia normativa).
Scorporando i dati del 2006 per singolo trimestre (Tabella 4), si evidenzia la progressiva entrata a regime della nuova normativa, con un costante incremento del ricorso all’affidamento condiviso che passa dal 20,2% registrato nel primo trimestre al 54,4% nel 4° trimestre nei procedimenti di separazione e, rispettivamente, dal 15,2% al 40% in quelli di divorzio.
I primi dati provvisori relativi all’anno 2007 confermano questo andamento in quanto la quota di figli minori in affidamento condiviso si attesta al 71,5% nelle separazioni e al 51% nei divorzi.
Per quanto riguarda la custodia esclusiva ad un solo coniuge, nel 2006 i figli sono stati affidati alla madre nel 58,3% dei casi nelle separazioni e nel 67,1% nei divorzi.
La custodia esclusivamente paterna è pari al 2,4% negli affidamenti a seguito di separazione e al 4,2% nei procedimenti di divorzio.
L’affidamento a terzi resta, anche nel 2006, una categoria residuale che interessa meno dell’1% dei bambini.
Le modalità di affidamento della prole sono caratterizzate da differenze territoriali già emerse negli anni precedenti, seppure nel 2006 risultano più attenuate.
Permane specialmente nel Mezzogiorno il maggior ricorso all’affidamento esclusivo alla madre, deciso per il 75,2% dei minori coinvolti nelle separazioni e per il 77,3% nei divorzi.
L’affidamento condiviso è, invece, più diffuso nel Nord e nel Centro, ossia nelle zone dove, negli anni precedenti all’introduzione della legge n. 54/2006, la tipologia di affidamento congiunto o alternato era più frequente rispetto al resto del Paese.
Nel 2006, le percentuali di affidamento condiviso osservate nell’Italia settentrionale sono, infatti, pari al 49,6% dei casi nelle separazioni ? superando quello esclusivo alla madre ? e al 32,7% nei divorzi, valori sensibilmente maggiori di quelli rilevati nel Mezzogiorno (rispettivamente 21,4% e 17,5%).
Affidamento ed età dei minori
Prima dell’introduzione della nuova normativa, l’età del minore influiva sensibilmente sulle scelte in materia di affidamento.
Nel 2006, anche se in misura minore rispetto all’anno precedente, si rileva ancora un aumento dell’affidamento esclusivo al padre al crescere dell’età dei figli.
Se, infatti, i minori hanno più di 14 anni, è il padre l’unico genitore affidatario nel 4,5% degli affidamenti a seguito di separazione e nel 6,5% di quelli a seguito di divorzio.
Sempre nel 2006 sono stati, invece, affidati esclusivamente alla madre il 59,6% e il 72% dei bambini con età inferiore ai sei anni, coinvolti rispettivamente nelle cause di separazione e di divorzio dei genitori.
È confermata anche la percentuale di affidamenti esclusivi al padre superiore nei divorzi rispetto alle separazioni, spiegata dalla maggiore presenza di ragazzi più grandi ?tra i 15 e i 17 anni? al momento della pronuncia del divorzio (si veda il paragrafo precedente).
Affidamento e tipo di procedimento
Nei procedimenti di separazione e di divorzio conclusi con il rito consensuale il ricorso all’affidamento condiviso risulta più frequente.
Esaminando soltanto le separazioni, nel 2006 l’affidamento condiviso è stato disposto per il 42,2% dei minori nei procedimenti chiusi in modo consensuale, ma la percentuale scende al 18,9% nelle procedure giudiziali.
Ne consegue che nel Mezzogiorno, dove le coppie ricorrono al rito contenzioso (23,2%) con più frequenza rispetto al Nord (10,7%), i minori in affidamento condiviso, come riportato in precedenza, costituiscono il 21,4% dei casi, mentre nell’Italia settentrionale i coniugi si accordano più facilmente per una gestione meno conflittuale della crisi matrimoniale, sicché gli affidamenti condivisi sfiorano il 50%.
Affidamento e ricorso all’assistenza legale
Nelle separazioni concesse nel corso del 2006, sono pari all’85,8% le coppie in cui almeno un coniuge afferma di essere stato assistito da un legale personale o scelto in comune con il coniuge.
Rispetto all’anno precedente, la quota di coniugi che dichiarano entrambi di non aver usufruito di un avvocato diminuisce, passando dal 17,8% del 2005 al 14,2% del 2006.
Questa flessione va interpretata anche alla luce dell’adeguamento dei tribunali alle modifiche normative introdotte dalla legge n. 80 del 2005, che ha disposto l’obbligo dell’assistenza di un difensore anche per le procedure consensuali.
È importante considerare che fino ad oggi, sulle scelte dei coniugi in materia di ricorso all’assistenza legale nelle separazioni e nei divorzi, possono avere inciso anche le diverse prassi e consuetudini in uso nei tribunali italiani.
In presenza di figli minori oggetto di affidamento, in generale i coniugi affrontano i procedimenti giudiziari usufruendo maggiormente dell’assistenza legale ed, in particolare, si osserva un aumento dei casi in cui entrambi dichiarano di essere stati assistiti da un legale scelto individualmente.
La quota di separazioni senza figli minori in cui entrambi i coniugi affermano di farsi rappresentare da un legale scelto individualmente è pari al 30,5% del totale, percentuale che sale al 37,3% se è presente prole di età inferiore ai 18 anni e al 45,9% nei casi con affidamento esclusivo al padre.
Frequenza di visita
Tra i provvedimenti presi nelle cause di separazione e divorzio, assumono notevole importanza quelli relativi alla frequenza di visita dei figli stabilita nei confronti del genitore non affidatario.
La frequenza di visita dei figli minori decisa nella maggior parte delle separazioni (56,8%) è fra i due e i sei giorni, seguita con notevole distacco dalla visita settimanale (20,3%) e da quella giornaliera (14,5%).
L’assegnazione della casa e l’assegno di mantenimento
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.
Il diritto di godimento viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o si risposi.
Il giudice tiene conto dell’assegnazione nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà.
Nel 2006 la casa dove la famiglia viveva prima del provvedimento del giudice è stata assegnata alla moglie nel 58% delle separazioni (66,3% se l’affidamento è condiviso), al marito nel 21,1% e a nessuno dei due circa nel 19%, in quanto entrambi i coniugi sono andati a vivere altrove, ossia in abitazioni autonome e distinte.
Le differenze tra i coniugi si appianano se i figli sono affidati esclusivamente ad uno dei due genitori.
In queste circostanze, infatti, la casa familiare viene attribuita al genitore affidatario nel 56,1% dei casi se si tratta del padre, nel 73,4% se è invece la madre.
Per quanto riguarda i divorzi, la situazione è leggermente diversa, dal momento che nel 2006 il 47,9% delle coppie ha lasciato la casa familiare per delle abitazioni autonome e distinte.
Le separazioni e i divorzi con figli minori che nel 2006 si sono concluse prevedendo una corresponsione monetaria per il loro sostentamento economico costituiscono rispettivamente l’89,6% e il 90,5% del totale.
I provvedimenti economici per i figli sono previsti nel 55% delle separazioni con figli affidati esclusivamente al padre; tale quota sale all’88,7% se l’affidamento è condiviso e al 91,9% nelle separazioni con figli affidati esclusivamente alla madre.
Nella quasi totalità delle separazioni con figli minori è il padre l’unico soggetto erogatore (94,5%) dell’assegno per il loro mantenimento, entrambi i genitori nel 4% dei casi, mentre la madre risulta la sola obbligata nel restante 1,5%.
Qualora, però, si tratti di separazioni con presenza di figli affidati esclusivamente al padre, la percentuale di madri che devono versare il contributo economico per i minori sale al 38,7%.
Se vi sono figli affidati in modo condiviso, scende leggermente la quota di separazioni in cui il versamento del sostentamento economico è previsto soltanto da parte del padre (91,1%), mentre diventa pari al 7,5% quella con il sostentamento economico a carico di entrambi i genitori.
Nei divorzi la situazione non cambia, essendo l’uomo il soggetto che, quasi in tutte le cause con figli minori, deve versare il contributo per il mantenimento della prole (94,4%).
Nel 2006 l’importo medio mensile del sostentamento economico a beneficio dei figli minori è stato pari a 499,62 euro nelle separazioni e a 441,49 euro nei divorzi.
L’ammontare del contributo mensile varia, ovviamente, in base al numero di figli minori, oscillando mediamente da 414,38 euro nelle separazioni con un minore affidato a 753,99 euro nelle separazioni con almeno tre figli minori.
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