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CASSAZIONE: VA RISARCITO IL CONIUGE PIANTATO ALL'IMPROVVISO PDF Stampa E-mail
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cassazione5_inf--200x150.jpgLa moglie era stata processata per violazione degli obblighi di assistenza familiare

Roma, 18 aprile 2009  (Adnkronos) - Il coniuge piantato in asso senza preavviso ha diritto ad avere i 'danni dell' abbandono'. Ad offrire consolazione al partner scaricato e' la Cassazione che ha convalidato il risarcimento del danno patito dall'essere stato lasciato dalla moglie ad F.F., un marito di Cagliari che era stato mollato dalla consorte V. M. via epistolare.

La donna, ricostruisce la sentenza 14981 della Sesta sezione penale, aveva preso carta e penna e aveva scritto al marito che partiva con la figlia e un amico per una breve vacanza. Solo al ritorno, V., messa alle strette da F., aveva esplicitato la sua decisione di lasciarlo. La moglie era stata processata per violazione degli obblighi di assistenza familiare ed era stata condannata a risarcire il marito per i danni patiti con l'abbandono (Corte appello Cagliari, marzo 2006).

Contro la doppia condanna (penale e pecuniaria), V.M. si e' rivolta alla Cassazione, facendo presente che il marito era stato avvertito tramite lettera e che, solo successivamente, era maturata in lei la convinzione dell'abbandono dato il "regime di vita e di rapporto intollerabile imposto dal marito". Piazza Cavour ha bocciato il ricorso della moglie e ha evidenziato che "alla stregua del tenore della lettera e del comportamento immediatamente susseguente di V.M. non possono nutrirsi dubbi sulla sua volonta' di abbandonare in modo improvviso e definitivo il domicilio domestico trattenendo per di piu' con se' la bambina, con evidente lesione dei doveri coniugali".

Inutili, poi, come scuse addotte dalla donna "il limitato bagaglio che, alla luce della lettera, doveva servire solo a evitare probabili problemi nella realizzazione concreta dell'abbandono" e il "rientro successivo a casa, dovuto - dice la Cassazione - essenzialmente alla reazione del marito per i problemi relativi alla figlia

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