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10 Dicembre 2008 - IlMessaggero.it - L’esenzione dal pagamento dell’Ici vale anche per chi, in conseguenza di separazione o divorzio, risulta proprietario della casa coniugale, ma non assegnatario.
Se, invece, l’abitazione in questione rientra nelle categorie A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli) e, quindi, è dovuta l’Ici, si possono applicare le agevolazioni previste per l’abitazione principale (aliquota e detrazione).
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