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Adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento PDF Stampa E-mail
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Con la risoluzione 19.11.2008, n° 448/E, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’ammontare dell’importo deducibile delle spese in esame è deducibile esclusivamente nella misura dal provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

In particolare è stato analizzato il caso di un contribuente che, che dovendo corrispondere l’assegno per il mantenimento dell’ex coniuge così come previsto dal Provvedimento di separazione del Tribunale, oltre all’importo fissato a suo tempo è ora tenuto all’aggiornamento dello stesso in base all’indice di adeguamento ISTAT. Ciò in quanto, ancorché non prevista dal Provvedimento del Tribunale, la rivalutazione dell’assegno è dovuta ai sensi dell’art.5, comma 7, legge n° 898/70 e trova automatica applicazione, così come confermato dalla Corte di cassazione( Sentenza 5.8.2004, n° 15101).

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che, al dilà di ciò che è normativamente previsto civilisticamente, al fine di determinare la deducibilità o meno delle somme in esame va fatto esclusivo riferimento a quanto previsto in ambito fiscale e quindi all’art.10, cooma1, lett.c). TUIR che limita la deducibilità delle somme  corrisposte  esclusivamente alla “misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.

Con specifico riferimento all’adeguamento ISTAT dell’assegno di mantenimento dell’ex-coniuge, l’Agenzia delle Entrate specifica che, anche in tal caso,  ancorché l’adeguamento sia imposto normativamente, le maggiori somme derivati dallo stesso  sono deducibili soltanto se l’adeguamento è specificamente previsto dal provvedimento del giudice. Nella citata Risoluzione n. 448/E è infatti evidenziato che:

 

  • “….la somma corrisposta al coniuge è ammessa in deduzione solo nella misura determinata dal provvedimento dell’autorità giudiziaria.

      Pertanto , le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento ISTAT                                         potranno essere dedotte solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto al coniuge medesimo.”

 

Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, nei casi in cui nel provvedimento del giudice l’adeguamento non è specificamente previsto, l’erogazione delle somme derivanti dallo stesso sono considerate  corrisposte “volontariamente” e pertanto:

 

  • “… resta esclusa la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione  da parte del tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento.”

 

 

                                                                     Vai alla Deducibilità degli assegni corrisposti all'ex coniuge

                         
                                                                                  Indeducibilità dell'assegno di mantenimento
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