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| Nuovo progetto di legge sull'affidamento condiviso |
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Roma, 8 febbraio 2007 – A un anno esatto dalla promulgazione della legge sull'affidamento condiviso dei figli di genitori separati (legge 8 febbraio 2006 n. 54) il Parlamento si prepara ad occuparsi nuovamente dello stesso argomento, per iniziativa dell'on. Carlo Costantini (Italia dei valori), al quale si prevede che si affiancheranno trasversalmente numerosi altri esponenti di varie forze politiche. E' stata, infatti, depositata una proposta di legge che ha lo scopo di: risolvere le ambiguità presenti nella stesura attuale; ovviare alle varie e frequenti disfunzioni riscontrate nell'applicazione della legge (l'associazione nazionale Crescere Insieme ha effettuato un ampio monitoraggio in tal senso ed ha anche partecipato alla stesura della nuova proposta); intervenire a completare la riforma, inserendo numerose novità delle quali era larga e sentita la richiesta.Questo affidamento condiviso "di seconda generazione", come lo definiscono i suoi promotori, tra le altre novità introduce il concetto di "doppio domicilio"assimilazione dei figli naturali, in caso di separazione, a quelli di genitori coniugati, attribuendo per entrambi la competenza al tribunale ordinario, dove certamente maggiori sono le garanzie di un giusto processo; conferisce ai nonni facoltà di agire nel processo per vedere riconosciuto il diritto del minore al mantenimento dei rapporti con essi; restituisce alla mediazione familiare quel rilievo che aveva nel primitivo progetto, introducendo l'obbligo di un passaggio preliminare obbligatorio, puramente informativo, presso un centro di mediazione, prima di dare inizio alla lite; chiarisce che l'esclusione di un genitore dall'affidamento può avvenire solo per sue specifiche personali colpe o carenze e non per circostanze esterne (l'età dei figli, la distanza tra le abitazioni) o mutue (la conflittualità), e che l'assegnazione della casa familiaremantenimento diretto per capitoli di spesa è la forma di contribuzione al mantenimento dei figli che meglio serve il loro interesse. del minore, sull'esempio francese e belga, superando il concetto di "genitore collocatario", che in sostanza riproduceva l'antico e superato concetto di affidatario esclusivo; completa l' può essere riconsiderata, senza alcun automatismo, ove l'assegnatario inizi una convivenza; evidenzia che il L'associazione nazionale Crescere Insieme, che tanta parte ha avuto nell'approvazione della legge 54/06, si congratula con l'onorevole e gli assicura il suo pieno sostegno in questa nuova difficile battaglia Prof. Marino Maglietta
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