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Č reato allontanare i figli dal padre. I soli contatti telefonici non bastano PDF Stampa E-mail
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20091011_palazzaccio.jpg La signora aveva sottratto “scientemente per alcuni mesi” il figlio al padre, senza il consenso di quest’ultimo. Risponde del delitto di sottrazione di persona incapace (art. 574 c.p.)

ROMA novembre 2009 - Cassazione.net - di Debora Alberici - Allontanare i figli dal padre è reato, i contatti telefonici non bastano. Rischia infatti il carcere per sottrazione di minore la mamma che, pur essendo affidataria del figlio, lo porta lontano dall’ex anche se lei ha da sempre dichiarato dove si trova e i due sono rimasti in contatto telefonico.

 Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 42370 di oggi, ha respinto il ricorso di una mamma, affidataria del minore, che lo aveva portato in Sardegna, comunicando all’ex marito la nuova residenza e permettendogli di vederlo non appena possibile e di avere con lui continui contatti telefonici.
La Corte d’Appello di Bologna, hanno sostenuto gli Ermellini, ha fatto bene a confermare nei suoi confronti tutte le accuse dal momento che era stato accertato che la signora aveva sottratto “scientemente per alcuni mesi” il figlio al padre, senza il consenso di quest’ultimo, portandolo in Sardegna (“luogo raggiungibile solo con un viaggio aereo”). Infatti, dice ancora la Cassazione “il ruolo di genitore non si può esplicare solo con conversazioni telefoniche o con visite saltuarie”.

“Risponde del delitto di sottrazione di persona incapace (art. 574 c.p.) – ha motivato la sesta sezione penale - il genitore che, senza consenso dell'altro, porta via con sè il figlio minore, allontanandolo dai domicilio stabilito, ovvero lo trattiene presso di sè, quando tale condotta determina un impedimento per l'esercizio delle diverse manifestazioni della potesti dell'altro genitore, come le attività di assistenza e di cura, la vicinanza affettiva, la funzione educativa, identificandosi nel regolare svolgimento della funzione genitoriale il principale bene giuridico tutelato dalla norma”. E ancora, “ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo della fattispecie criminosa in esame, è richiesto il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà da parte dell'agente della condotta e dell'evento, ossia nella coscienza e volontà di sottrarre (cioè di togliere, portare via) il minore all'altro genitore esercente la potestà genitoriale e di trattenerlo presso di sè contro la volontà dell'altro genitore”.

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