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CASSAZIONE: 'TI TOLGO I FIGLI' NON E' UNA MINACCIA, ASSOLTO MARITO PDF Stampa E-mail
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cassazione5_inf--200x150.jpgCassazione l'uomo va assolto perche' "il fatto non sussiste".

Roma, 5 marzo 2009. - (Adnkronos) - L'espressione 'ti tolgo i figli' rinfacciata da un coniuge all'altro durante la separazione "non e' una minaccia" ma un' espressione che, pure se "rozza" e "caratterizzata da presunzione", in sede di affidamento puo' essere detta per comunicare al coniuge che dara' battaglia per ottenere l'affidamento dei figli.

La Cassazione ha cosi' annullato la doppia condanna per minaccia inflitta ad un papa' della Liguria di 57 anni, Sergio V., per avere detto alla moglie Marisa dalla quale si stava separando 'i bambini te i tolgo, te la faro' pagare, vedrai che ti aspetta una bella sorpresa". L'uomo era stato condannato sia dal Giudice di pace di Sestri Levante, maggio 2007, che dal Tribunale di Genova, un anno dopo, oltre a dover risarcire la ex per la minaccia subita. Ma per la Cassazione l'uomo va assolto perche' "il fatto non sussiste".

Scrivono i giudici della Quinta sezione penale (sentenza 9718) che "le espressioni incriminate furono pronunciate da Sergio V. dopo avere preannunciato a Marisa R. con la quale esisteva un acceso contrasto concernente l'affidamento dei figli minori, che egli stava per depositare un ricorso al Tribunale per i minorenni per ottenere l'affidamento" della prole. Dunque, evidenzia piazza Cavour, "le frasi in questione ebbero semplicemente a esplicitare, sia pure in termini rozzi e caratterizzati da presunzione, l'aspettativa a se' favorevole di chi le pronuncio' e pertanto deve escludersi che le stesse possano integrare il reato addebitato". Del resto, aggiunge ancora la Suprema Corte, "in sede di merito non e' stato segnalato alcun elemento in base al quale ritenersi che l'imputato abbia alluso a un qualche male ai danni dell'interlocutrice, al di la' di quanto connesso all'esito giudiziale da lui sperato e reputato sicuro". Da qui l'annullamento della condanna.

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