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Cassazione;Se ex marito non versa assegno paga anche danni morali PDF Stampa E-mail
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 cassazione5.jpg                                       Cassazione;Se ex marito non versa assegno paga anche danni morali Il padre sarebbe "debitore" per la sofferenza seguita al reato

Roma 2009 - L'Eco di Bergamo -  (Apcom) - Roo -  Il marito che non versa all'ex moglie l'assegno di mantenimento per il figlio deve risarcire anche i danni morali. E le somme versate all'ex coniuge, a titolo personale, non fanno venir meno l'obbligo di "pensare" anche ai figli.

Lo chiarisce la Cassazione con una sentenza che conferma le decisioni del tribunale di Rossano e della Corte d'appello di Catanzaro nei confronti di Antonio G. che nei cinque anni dopo la separazione e il divorzio, tra l'agosto 1997 e l'aprile 2002, non ha versato la somma indicata dal giudice per contribuire al mantenimento del figlio minore affidato alla madre. Oltre alla condanna per "violazione degli obblighi di assistenza", la sentenza 6575 della sesta sezione penale della Cassazione conferma anche l'obbligo, per Antonio G, di risarcire il danno morale. In particolare, scrivono i giudici, si tratta di un risarcimento di cui il padre è "debitore" proprio nei confronti del figlio minore per "la sofferenza fisica e morale conseguente al reato". Nel ricorso Antonio G. chiedeva di annullare la condanna perché "in seguito alle azioni giudiziarie" avviate dalla ex moglie, sono state versate tutte le somme arretrate. Una tesi che la Cassazione ha bocciato senza mezzi termini: i versamenti successivi, sottolinea la Corte, "rappresentano soltanto una forma di pagamento coatto del debito e non incidono in alcun modo sulla condotta penalmente rilevante già consumata e consistita nella sistematica sottrazione all'obbligo di contribuire economicamente alle esigenze del figlio minore". E ad "alleggerire" la posizione di Antonio G. non è servito neppure ricordare che, in occasione della sentenza di divorzio, l'uomo aveva versato 8 milioni all'ex moglie. In fin dei conti, sosteneva l'avvocato dell'ex marito, quel denaro poteva servire a soddisfare le esigenze anche del figlio e dunque l'accusa di "aver fatto mancare i mezzi di sussistenza" sarebbe infondata. La Cassazione a questo proposito evidenzia che quella somma "riguardava l'assegno una tantum liquidato all'ex coniuge a titolo personale" e pertanto non aveva nulla a che fare con l'assegno di mantenimento. Insomma, i "conti in sospeso" con l'ex moglie non possono servire per pagare i debiti con i figli. Roo
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