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Cassazione: pensione di reversibilitŕ anche all'ex moglie che ha la "colpa" PDF Stampa E-mail
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cassazione1.jpg«Il coniuge separato per colpa o con addebito è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte».

 

Roma  Marzo 2009 - IlMessagero.it -Le ex mogli che nella causa di separazione sono state giudicate “colpevoli” del del fallimento matrimoniale - e non hanno dunque alcun diritto all'assegno di mantenimento - possono ottenere la reversibilità della pensione dell'ex marito se l'uomo viene a mancare.

Lo sottolinea la Cassazione - sentenza 6684 - che ha accolto il ricorso di Santa D. M., una donna pugliese separata per “colpa” alla quale l'Inps, e la Corte di Appello di Lecce, avevano negato la pensione dell'ex marito morto, Domenico B., in quanto «la reversibilità non spetta quando la separazione è stata pronunciata per colpa del coniuge superstite».

Ma la Cassazione ha ribaltato il verdetto ricordando che - per effetto di una sentenza della Consulta del 1987 - «il coniuge separato per colpa o con addebito è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte». Ora la Corte di Appello di Lecce dovrà concedere a Santa la pensione di Domenico.

 

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