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Il reato di "maltrattamenti in famiglia" č valido anche senza il matrimonio PDF Stampa E-mail
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cassazione.jpgLa Suprema Corte di Cassazione, ha ammesso la sussistenza del reato di  "maltrattamenti in famiglia",

Giovedì 11.12.2008  - Di Pia Pinucci - Affariitaliani.it - La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, con sentenza n.20647/2008 ha ammesso la sussistenza del reato di "maltrattamenti in famiglia", anche nell'ipotesi in cui il soggetto leso e l'aggressore non siano coniugati ma, semplicemente conviventi.

Afferma, infatti, la Suprema Corte: "Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di persona convivente more uxorio. Infatti, il richiamo contenuto nell'art. 572 c.p. alla "famiglia" deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, ricomprendendo questa nozione anche la "famiglia di fatto".

Una consolidata giurisprudenza di questa Corte richiede soltanto che si tratti di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra due persone con legami di reciproca assistenza e protezione (tra le tante Sez. VI, 24 gennaio 2007, n. 21329, Gatto; Sez. III, 13 novembre 1985, n. 1691, Spanu; Sez. VI, 7 dicembre 1979, n. 4084, Segre). Nella specie risulta l'esistenza di una vera e propria stabile convivenza di fatto tra il B. e la G. , durata oltre dieci anni, dalla quale sono nate due figlie, dando luogo ad una situazione qualificabile come famiglia di fatto, i cui componenti sono ricompresi nella tutela prevista dall'art. 572 c.p."

Una importante tutela viene così riconosciuta anche nei rapporti intercorrenti nelle famiglie di fatto che acquistano così rilievo e soggettività giuridica.

 

 

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